IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
Devoluzione di quote delle somme assegnate ai sensi dell'art. 4,
   primo  comma  e  dell'art.  5, secondo comma della legge 25 maggio
   1970, n. 364, nonche' ai sensi dell'art. 1, secondo comma, lettera
   b ) e d) della legge 15 ottobre 1981, n. 590.
 
  1. Le somme assegnate alla Regione Piemonte ai sensi  dell'art.  4,
primo  comma,  e  n.  5, secondo comma della legge 25 maggio 1970, n.
364, nonche' ai sensi dell'art. 1, secondo comma, lettera b )  e  d),
della  legge  15  ottobre  1981,  n.  590,  iscritte  nello  stato di
previsione della base del bilancio per l'anno  finanziario  1991,  in
applicazione  del secondo comma dell'art. 68 della legge regionale 29
dicembre 1981, n. 55,  al  capitolo  n.  3857  per  L.  5.150.000.000
risultanti  da  economie e da rinunce, non utilizzabili per gli scopi
indicati nelle rispettive disposizioni legislative, sono devolute per
le finalita' stabilite all'art. 1, terzo  comma,  lettera  a),  della
legge  15  ottobre  1981,  n.  590  ed iscritte ad integrazione delle
previsioni in termini di competenza e di cassa del capitolo n. 3880.
   La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel  Bollettino
ufficiale  della  Regione.  E'  fatto  obbligo  a  chiunque spetti di
osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.
    Torino, 3 settembre 1991
 
                               BRIZIO